Una delle fasi più delicate delle vendite e degli acquisti internazionali è quella di individuare il giusto metodo di pagamento volto a tutelare tutte le parti della negoziazione.
In realtà l’aspetto legato ai pagamenti internazionali è un particolare che va valutato sin dall’inizio della contrattazione perché se la controparte non è disposta ad accettare un certo tipo di pagamento, l’intera transazione potrebbe risultarne compromessa.
Quindi già in fase di negoziazione vanno stabilite le regole relative al pagamento.
Cerchiamo dunque di capire quali sono i principali metodi di pagamento e quali di questi presentano anche delle garanzie.
I principali metodi di pagamento utilizzati più di frequente sono :
- Il credito documentario o lettera di credito;
- Il CAD (cash against documents);
- Il COD (cash on delivery)
Il principale strumento di garanzia del pagamento più utilizzato invece è:
- La stand-by letter of credit
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Vediamo nel dettaglio le differenze:
Il credito documentario
Il credito documentario, anche noto come lettera di credito (letter of credit) è stato chiaramente definito dalle UCP 600/07 all’art. 2 redatte dalla ICC (International Chamber of Commerce ) nel 2007. Le UCP (Uniform Customs and Practise) sono appunto un insieme di regole volto a chiarire ed uniformare le varie normative nazionali.
L’art. 2 delle UCP 600, dunque recita:
“Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation”.
Dunque, per credito si intende un impegno, obbligo assunto, comunque venga denominato o descritto, tale che sia irrevocabile e che rappresenti un impegno da parte della banca emittente ad onorare una presentazione documentale conforme a quanto scritto nella lettera di credito.
Infatti, la banca in sede di utilizzo del credito documentario effettua un controllo di forma e non un controllo di merito della documentazione presentata.
Bisogna dire che il credito documentario richiede un approfondimento, in quanto gli aspetti fondamentali presentano diverse criticità.
Per grandi linee, si può dire che il credito documentario è uno strumento che consente, grazie all’intermediazione bancaria, il rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte da parte dell’importatore (acquirente) e dell’esportatore (venditore). Più esattamente, l’importatore ha la certezza che il valore pattuito su base contrattuale verrà pagato solo quando verranno presentati dall’esportatore tutti i documenti stabiliti nella lettera di credito e solo quando verranno rispettate tutte le condizioni stabilite nella medesima. Tuttavia, negli anni i crediti documentari sono diventati strumenti molto complessi e molte sono anche le insidie e le “discrepanze” che essi potrebbero presentare soprattutto per il beneficiario. Quindi, tenuto conto della vastità dell’argomento, è preferibile approfondirlo in separata sede.
Tuttavia, tutti gli approfondimenti e le pubblicazioni in materia sono rinvenibili sul sito della: https://iccwbo.org/publication/guidance-notes-for-documentary-credit-formats/
Il CAD (Cash Against Documents)
Nel caso del CAD, il venditore dopo avere spedito la merce, consegna i documenti rappresentativi della spedizione, ma anche tutti gli eventuali altri documenti richiesti dall’importatore alla propria banca. La banca dell’esportatore, a sua volta, dietro chiare indicazioni si impegnerà a trasferire questi documenti per mezzo di un corriere alla banca dell’importatore o anche ad una banca sua corrispondente presente nel paese dell’importatore.
I documenti inviati a fronte di una clausola CAD potranno essere consegnati secondo due tipi di modalità che dipendono dalle istruzioni che l’esportatore ha dato alla propria banca, ossia:
- I documenti possono essere consegnati con clausola D/P (Documents against payments).
In questo caso, la banca può consegnare i documenti solo dietro il pagamento per contanti di quanto stabilito nei documenti medesimi e nella lettera di accompagnamento che, di solito, la banca inserisce con le istruzioni per la banca corrispondente presenta sulla piazza dell’esportatore.
- I documenti possono esser consegnati con la clausola D/A (Documents agaist acceptance). Questo tipo di accettazione prevede il rilascio di un pagherò da parte del compratore, ovvero una promissory note, oppure generalmente l’importatore accetta una tratta, nota come bill of exchange, spiccata dall’esportatore con l’ordine di pagare l’importo stabilito alla scadenza stabilità.
Un punto importante che vale la pena sottolineare è che l’accettazione di cambiali all’estero potrebbe non avere la stessa valenza che ha nel nostro ordinamento, poiché non in tutti gli ordinamenti le cambiali rappresentano un titolo esecutivo.
Ci sono tuttavia, in questa forma di pagamento, diversi rischi per entrambi le parti; infatti:
- Per il compratore potrebbe accadere che dopo avere accettato i documenti, la merce non sia conforme a quanto stabilito;
- Per il venditore potrebbe accadere che il compratore non accetti i documenti inviati;
- Potrebbe accadere che, nel caso dell’accettazione dei documenti, il compratore a scadenza non onori la tratta o il pagherò rilasciato. A meno che non ci sia un avallo (laddove previsto dall’ordinamento giuridico) da parte della banca del compratore.
Le banche in questo caso non hanno nessun tipo di obbligazione in particolare, se non quello di procedere correttamente nelle procedure e di rispettare le istruzioni ricevute.
Infine, anche il CAD è stato oggetto di una pubblicazione della ICC, ossia la n. 522/1996 contenente: Uniform Rules for Collections URC 522 ; di seguito il link ;
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/06/icc-uniform-rules-for-collections-v1-0.pdf
COD (Cash On Delivery)
In questo caso il pagamento avviene alla consegna della merce; l’incasso infatti avviene per mezzo del vettore.
Quindi nel caso del COD i documenti vengono consegnati insieme alla merce negli uffici del vettore, tuttavia è necessario, per evitare diverse problematiche, chiarire i seguenti punti:
- Dare istruzioni specifiche e chiare per l’incasso e il rilascio della merce da parte del vettore (ad esempio dietro pagamento in contanti, con assegno o con rilascio di copia di bonifico effettuato, magari attraverso un’attestazione bancaria che comprova l’avvenuto bonifico).
Questa forma di pagamento si adatta in caso di transazioni non di grande valore, in quanto potrebbe accadere che:
- il vettore consegni la merce senza una chiara verifica di quanto impartito dal venditore, quindi è necessario utilizzare vettori di fiducia;
- il compratore ritiri la merce senza avere adempiuto alle obbligazioni previste;
- per tutelarsi al meglio l’esportatore inoltre deve chiedere un’attestazione bancaria di avvenuto ordine irrevocabile di bonifico a suo favore da parte del compratore. Infatti sia l’assegno sia la cambiale internazionale possono non tutelare il venditore, in quanto potrebbero avere una valenza o seguire procedure diverse nell’ordinamento dello stato del compratore.
- Potrebbe anche accadere che il venditore non ritiri la merce, in questo caso il venditore si ritrova a dovere coprire i costi di trasporto a fronte di un mancato pagamento, quindi è sempre preferibile farsi dare un acconto per il trasporto.
Strumenti di garanzia del pagamento: Stand by documentary credit
La lettera di credito Stand by è uno strumento molto interessante, di carattere fideiussorio che può essere utilizzato per garantire:
- Copertura di inadempienze o inadempienza su una transazione sottostante;
- Garanzia di una società madre per le linee di credito concesse alle sue filiali;
- Supportare gli acquisti in conto aperto di un importatore;
- Copertura del pagamento anticipato di una transazione commerciale;
La lettera di credito stand-by è uno strumento che prevede la presentazione dei documenti per il suo utilizzo e, viene attivata dal beneficiario, il quale presenta i documenti previsti, solo nel caso che non abbia ricevuto il pagamento da parte del debitore secondo quanto stabilito nel contratto.
Infine anche la stand by letter of credit è stata regolamentata dalla pubblicazione della ICC n. 590/99 ISP98 (International Stand by practices).
In conclusione, il seguente articolo informativo non può considerarsi esaustivo per tutte le problematiche relative in materia di pagamenti internazionali, ma vuole dare solo una visione d’insieme prevalente. Si rimanda quindi alle diverse fonti citate per tutti gli approfondimenti in materia.
